Art. 1 — Denominazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1997 al 9 ottobre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le seguenti terminologie usate nel presente regolamento devono intendersi nel modo di seguito elencato:
tolto: a) Forze armate: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare;
tolto: b) Forze di polizia ad ordinamento militare: Arma dei carabinieri (prima Arma dell'Esercito e Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza), Corpo della guardia di finanza;
tolto: c) Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato;
tolto: d) Amministrazioni: Corpo militare della Croce rossa italiana, Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
tolto: e) volontari in ferma breve: il personale arruolato nelle Forze armate a norma dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-02;332~art1 · fonte del testo
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