Articolo abrogato dal d.p.r. 1 settembre 1999, n. 337.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
Articolo abrogato dal d.p.r. 1 settembre 1999, n. 337.
Abrogato dal 15 ottobre 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1994 al 15 ottobre 1999. 66 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: 1. La fabbriceria non puo' compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione governativa, da concedersi sentita la competente autorita' ecclesiastica. 2. La relativa istanza e' presentata al prefetto dal presidente della fabbriceria, corredata dalla delibera del consiglio, dall'autorizzazione dell'autorita' ecclesiastica e da tutti gli altri documenti giustificativi. 3.L'autorizzazione alle fabbricerie a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e' rilasciata dal prefetto, entro novanta giorni dalla domanda.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 SETTEMBRE 1999, N. 337
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-13;33~art40 · fonte del testo
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