Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 agosto 2011

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2001 al 25 agosto 2011. 407 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli ufficiali ed i comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia di macchina fruiscono ogni ventiquattro ore di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, che puo' essere suddiviso in non piu' di due periodi, uno dei quali deve avere una durata di almeno sei ore. Nonostante le prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purche' tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia di macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non deve essere inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive deve essere sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia di macchina compete al comandante della nave. Per il servizio di guardia di macchina il comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio al direttore di macchina. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4 e' stabilita per iscritto in un documento ovvero in documenti separati nei quali sono riportati chiaramente i nominativi dei membri dell'equipaggio chiamati a disimpegnare il servizio di guardia ed i turni assegnati ad ognuno di essi. Il documento ovvero i documenti devono essere affissi almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del servizio di guardia in prossimita' del ponte di comando e del locale apparato motore. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero nei casi in cui si vengono a determinare situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attivita' essenziali non possono essere rinviate per motivi di sicurezza o di protezione ambientale o perche' non e' stato ragionevolmente possibile eseguire tali attivita' in precedenza, il comandante puo' disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;324~art12 · fonte del testo