Art. 4 — Commissione e graduatoria
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 maggio 2009, n. 58.
Abrogato dal 18 giugno 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 maggio 2009, n. 58.
Abrogato dal 18 giugno 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 2001 al 18 giugno 2009. 222 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le domande pervenute sono esaminate da una commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:
tolto: a) un dirigente del ruolo unico della dirigenza, che la presiede, scelto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
tolto: b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento per la solidarieta' sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ogni Amministrazione puo' designare un supplente. La partecipazione alle sedute della commissione e' gratuita. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. La commissione, in base alle domande pervenute, redige tre distinte graduatorie, secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 1. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
tolto: a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti;
tolto: b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare;
tolto: c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti. Tre ulteriori, distinte graduatorie sono redatte dalla commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4. La commissione approva le graduatorie entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande e le comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le rende esecutive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 MAGGIO 2009, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;318~art4 · fonte del testo
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