Art. 2 — Requisiti per l'ammissione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 maggio 2009, n. 58.
Abrogato dal 18 giugno 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 maggio 2009, n. 58.
Abrogato dal 18 giugno 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 2001 al 18 giugno 2009. 110 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nei limiti di cui all'articolo 1, possono chiedere l'assegnazione delle borse di studio le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' gli orfani ed i figli delle vittime del terrorismo che nell'anno scolastico o accademico di riferimento:
tolto: a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato;
tolto: b) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di un diploma universitario. I requisiti previsti alle lettere a) e b) non sono richiesti per i soggetti indicati nel comma 4 dell'articolo 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 MAGGIO 2009, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-14;318~art2 · fonte del testo
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