Art. 5 — Accesso ai dati particolari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1999 al 1 gennaio 2004. 215 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato ai sensi dell'articolo 3, l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento e' determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il trattamento e' effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico. L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali e' possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento. Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, e' verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione. L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza e' necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione. La validita' delle richieste di accesso ai dati personali e' verificata prima di consentire l'accesso stesso. Non e' consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro. Le disposizioni di cui ai commi da l a 6 non si applicano al trattamento dei dati personali di cui e' consentita la diffusione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-07-28;318~art5 · fonte del testo
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