All'art. 17 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il marchio di identificazione di cui all'art. 7 della legge e' costituito:

  • a)per le aziende che esercitano una o piu' delle attivita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18, da una impronta poligonale, identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale;
  • b)per le aziende che esercitano l'attivita' di cui alla lettera c) dell'art. 18, dall'impronta poligonale identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno l'abbreviazione 'IMP.', il numero caratteristico attribuito all'azienda importatrice assegnataria e, separata da un trattino, la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale.". Nella tabella delle impronte dei punzoni per il marchio dei metalli preziosi allegata al regolamento di cui al comma 1, il disegno relativo al marchio di identificazione e' sostituito dai due disegni di cui all'allegato al presente decreto.

Testo vigente dal 26 giugno 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;318~art2 · fonte del testo