L'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e' sostituito dal seguente: " 1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro e' consentita l'iscrizione del termine 'dorato' od anche dei termini 'placcato' e 'laminato', seguito dal simbolo Au; tali termini, seguiti rispettivamente dai simboli Pt, Pd, Ag, possono essere usati anche per gli oggetti rivestiti di platino, palladio ed argento. 2. Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche - senza pregiudizio di limite di peso specifico - recanti rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante procedimento di deposizione elettrogalvanica e' consentita l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica composto di una impronta racchiusa in un ottagono, secondo un modello unificato approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante all'interno la sigla del produttore, l'indicazione 'DG', il simbolo del metallo prezioso come indicato al comma 1, l'indicazione in cifre del peso del metallo fino espresso in grammi seguita dal simbolo 'g' e la sigla della provincia dove il produttore ha la propria sede legale, a condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti prescrizioni:

  • a)il materiale ricoperto deve essere non alterabile, ne' degradabile;
  • b)il rivestimento deve avere uno spessore tale da consentire autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle indicazioni di cui al presente comma. 3. Il marchio particolare di fabbrica, privo dell'indicazione relativa al peso, deve essere depositato dagli interessati presso l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio, che stabilisce se lo stesso e' conforme alle prescrizioni del modello unificato di cui al comma 2 ed ha la facolta' di vietare, in caso di difformita', l'uso del marchio stesso. Contro il provvedimento adottato dall'ufficio metrico e' ammesso il ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Le denominazioni 'oreficeria' e 'argenteria' non sono applicabili agli oggetti di cui ai precedenti commi. Su tali oggetti e' vietata qualsiasi indicazione di titolo in millesimi o in carati, a norma dell'art. 17 della legge e, salvo quanto previsto al comma 2, qualsiasi indicazione concernente la quantita' del metallo prezioso del rivestimento".

Testo vigente dal 26 giugno 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;318~art4 · fonte del testo