Art. 32 — Modalità e termini di pagamento
Le mensilita' di pensione, a qualunque titolo corrisposte, sono pagate il giorno venti del mese di competenza, con le modalita' stabilite nella delibera di concessione. In caso di ritardo giustificato non sono dovuti interessi moratori. L'indennita' di cessazione e gli assegni assistenziali e scolastici sono pagati subito dopo che ne sia stata fatta la liquidazione. Sono dovuti gli interessi in misura annua pari al tasso di remunerazione delle giacenze della Cassa al netto della ritenuta d'acconto, tempo per tempo vigente, quando l'erogazione della pensione e l'indennita' di cessazione avvenga novanta giorni dopo la data di ricevimento della domanda, per il periodo decorrente dal novantunesimo giorno incluso alla data di ricevimento della domanda da parte della Cassa al giorno dell'effettivo pagamento. Per l'operativita' delle norme di cui al comma 3 e' necessario che la domanda contenga tutti gli elementi richiesti e sia corredata dalla prescritta documentazione.
Testo vigente dal 8 novembre 1990
