Art. 2 — Reclutamento
Il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti e' disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze organiche. Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere attivita' agonistica nelle discipline praticate dai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 ((...)). Agli aspiranti di cui ai commi 1 e 2, si applica la disciplina di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Relativamente al personale dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle", con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza, sono adottate le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 155 del 2000, ed i criteri per delineare il profilo sanitario.
Testo vigente dal 13 gennaio 2016
