Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalita' per il reclutamento, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, degli atleti nei gruuppi sportivi della Polizia Penitenziaria, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti come atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, sono stabilite nel relativo bando, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed esenti alle imperfezioni e dalle infermita' elencate nell'articolo 123 del citato decreto legislativo.

Testo vigente dal 29 marzo 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;76~art22 · fonte del testo