Art. 26 — Disapplicazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia le disposizionidi leggi e regolamenti che comunque siano in contrasto con quelle contenute nel decreto medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:
- a)con riferimento all'articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
- b)con riferimento all'articolo 4 (Congedo ordinario): articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, e articolo 15 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
- c)con riferimento all'articolo 5 (Assenze per malattia e motivi di salute): articoli 37, 40, 68, commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articoli 19, 30, 31, 32, 33, 34 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
- d)con riferimento all'articolo 6 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
- e)con riferimento all'articolo 7 (Congedi parentali): articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
- f)con riferimento all'articolo 8 (Permessi per esigenze personali): articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- g)con riferimento al trattamento economico: legge 11 luglio 1980, n. 312; legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 8 marzo 1985, n. 72; articolo 3 della legge 28 marzo 1997, n. 85; articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232; articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340; decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254; legge 20 novembre 1982, n. 869; legge 10 ottobre 1986, n. 668; articolo 2, comma 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34; legge 2 ottobre 1997, n. 334; articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Testo vigente dal 4 agosto 2001
