Nel rispetto delle pecularita' funzionali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione dell'interno, il funzionario della carriera prefettizia organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire. In considerazione della pecularita' delle funzioni, al personale della carriera prefettizia non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festivita', al funzionario della carriera prefettizia deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, l'adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio.

Testo vigente dal 10 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252~art4 · fonte del testo