Art. 23 — Disapplicazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica le disposizioni di legge e regolamentari che siano in contrasto con quelle contenute nel decreto medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:
- a)con riferimento all'articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
- b)con riferimento all'articolo 4 (Congedo ordinario e festivita'): articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
- c)con riferimento all'articolo 5 (Assenze per malattia e motivi di salute): articoli 37, 40, 68 commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
- d)con riferimento all'articolo 6 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
- e)con riferimento all'articolo 7 (Congedi parentali): articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
- f)con riferimento all'articolo 8 (Permessi per esigenze personali): articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e 26, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- g)con riferimento al titolo III (Trattamento economico): decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422; articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 20 novembre 1982, n. 869; articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Testo vigente dal 12 aprile 2001
