[1]- Visite ambulatoriali e domiciliari

[2]1. L'attivita' medica viene prestata nello studio del pediatra o a domicilio del paziente.

[3]2. La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria secondo la valutazione del pediatra, avuto riguardo alla non trasportabilita' dell'ammalato, deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovra' essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.

[4]3. L'attivita' ambulatoriale, da garantirsi comunque nell'arco dei cinque giorni settimanali, salvo i casi d'urgenza, viene di norma espletata attraverso un adeguato sistema di prenotazione.

[5]4. A cura della Azienda tali norme sono portate a conoscenza degli assistibili.

[6]5. Nelle giornate di sabato il medico non e' tenuto a svolgere attivita' ambulatoriale, ma esegue le visite richieste entro le ore 10.00 dello stesso giorno.

[7]6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo pero' di effettuare attivita' ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.

[8]7, La richiesta di prestazione urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;272~art31 · fonte del testo