Art. 3 — Indicativo di chiamata

Ciascun utente e' identificato da un numero di chiamata e da un nominativo. Il nominativo, scelto dall'utente, non puo' avere un numero di caratteri superiore a quello stabilito dall'Amministrazione e puo' essere modificato, a richiesta dell'utente stesso, nel corso dell'abbonamento. La modifica e' effettuata esclusivamente dal competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e comporta la corresponsione da parte dell'utente del contributo previsto ai sensi dell'art. 253 del codice p.t. L'Amministrazione ha facolta', qualora esigenze tecniche lo richiedano, di modificare il numero di chiamata, dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni all'utente.

Testo vigente dal 16 giugno 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313~art3 · fonte del testo