Art. 3 — Indicativo di chiamata
Ciascun utente e' identificato da un numero di chiamata e da un nominativo. Il nominativo, scelto dall'utente, non puo' avere un numero di caratteri superiore a quello stabilito dall'Amministrazione e puo' essere modificato, a richiesta dell'utente stesso, nel corso dell'abbonamento. La modifica e' effettuata esclusivamente dal competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e comporta la corresponsione da parte dell'utente del contributo previsto ai sensi dell'art. 253 del codice p.t. L'Amministrazione ha facolta', qualora esigenze tecniche lo richiedano, di modificare il numero di chiamata, dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni all'utente.
Testo vigente dal 16 giugno 1992
