In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995, e' abrogato l'art. 19, primo comma, lettera a): " a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;", nonche' lettera b), limitatamente alla lettera " b)", alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali", della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 29 luglio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-28;312~art1 · fonte del testo