In esito al referendum di cui in premessa, nella legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica", e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le seguenti disposizioni: Articolo 17, secondo comma, limitatamente alle parole: "comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale"; Articolo 18, primo comma, limitatamente alle parole: "alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,"; Articolo 19, primo comma, limitatamente alle parole: "o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione"; secondo comma, limitatamente alle parole: "presentatisi nei collegi"; terzo comma, limitatamente alla parola: "suddetti"; ottavo comma, limitatamente alla parola: "soltanto" e limitatamente alle parole: "il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e". L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 5 giugno 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-06-05;170~art1 · fonte del testo