In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"), cosi' come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195") e dall'art. 3, commi 1 e 6, della legge 18 novembre 1981, n. 659 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195"). L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 5 giugno 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-06-05;173~art1 · fonte del testo