Gli scaglioni e gli onorari di cui all'art. 19, n. 1 e n. 2, e di cui agli articoli 28, 43 e 64, esclusa la lettera A), gli onorari fissi e graduali di cui agli articoli 22 e 23, nonche' gli scaglioni ((di cui agli articoli 24, 29, 30, 33, 39, 42, 44, 47, 52,53, 54, 61 e 65 della tariffa vigente)) sono aumentati del 65 per cento.
Testo vigente dal 24 dicembre 1987
