Gli onorari di cui alla lettera A) dell'art. 64 della tariffa vigente sono raddoppiati. Tra il secondo e il terzo comma dello stesso art. 64 e' inserito il seguente comma: "Nei casi di dichiarazioni dei redditi e dell'IVA di imprenditori, il cui giro di affari e' costituito prevalentemente da lavorazione "per conto terzi" e di dichiarazioni di redditi delle persone giuridiche, i suddetti onorari possono essere ulteriormente aumentati del 50 per cento, mentre, nel caso di dichiarazione dei redditi e dell'IVA di imprenditori con volume di affari superiore al miliardo, l'onorario e' determinato in misura discrezionale".

Testo vigente dal 31 luglio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-30;309~art9 · fonte del testo