Art. 5 — Voltura catastale
La voltura catastale di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni, e' eseguita automaticamente a seguito della presentazione del modello unico informatico di cui all'articolo 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte. Nel caso di mancanza negli archivi informatizzati del catasto dell'identificativo dell'immobile oggetto dell'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal documento catastale che lo ha generato e quello dell'unita' originaria inscritta in atti. I competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, l'attestazione di eseguita voltura.
Testo vigente dal 30 ottobre 2000
