Art. 19 — Comitato scientifico
Il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente e' presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. Il Comitato si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13.
Testo vigente dal 29 luglio 1987
