Art. 20 — Consiglio nazionale dell'ambiente
Il Consiglio nazionale dell'ambiente e' presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Consiglio stabilisce, con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente, le norme per il proprio funzionamento. Il Consiglio si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13.
Testo vigente dal 29 luglio 1987
