Art. 18 — Commissione nazionale per il diritto di asilo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 12 gennaio 2015, n. 21.
Abrogato dal 20 marzo 2015
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 12 gennaio 2015, n. 21.
Abrogato dal 20 marzo 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2008 al 20 marzo 2015. 58 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in piu' Sezioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 2015, N. 21
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-16;303~art18 · fonte del testo
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