Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a)UNHCR/ACNUR: l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
- b)decreto: decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- c)CARA: i centri di accoglienza per richiedenti asilo, previsti dall'articolo 20 del decreto;
- d)CIE: i centri di identificazione ed espulsione previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- e)cittadino straniero: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide;
- f)Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, prevista dall'articolo 4 del decreto;
- g)Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto di asilo prevista dall'articolo 5 del decreto;
- h)domanda o richiesta: la richiesta diretta ad ottenere la protezione internazionale;
- i)EASO: European Asylum Support Office/ Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010;
- l)minore non accompagnato: il cittadino straniero di eta' inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
- m)protezione internazionale: lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- n)richiedente: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora adottata una decisione definitiva;
- o)status di rifugiato: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale;
- p)status di protezione sussidiaria: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale.
Testo vigente dal 5 marzo 2015
