Art. 8 — Chiusura settimanale del gioco
La raccolta del gioco del lotto deve cessare almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di estrazione. Con decreto del Ministro delle finanze viene stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate. Con lo stesso decreto viene fissato il termine entro il quale i dati relativi alle giocate devono affluire al sistema di automazione.
Testo vigente dal 25 ottobre 1990
