A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennita' di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminata, rispettivamente, in Euro 160,00 mensili lordi, in Euro 180,76 mensili lordi e in Euro 237,57 mensili lordi. In attesa della revisione dell'istituto di cui all'articolo 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le relative finalita' e' autorizzata la maggiore spesa di Euro 945.000 annui, ferme restando le modalita' di attribuzione previste nel medesimo articolo 16. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Societa' per azioni Ferrovie dello Stato o di altre societa' ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attivita' ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette societa'. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, ((sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010)), sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attivita' di cui al comma 3. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio finanziario successivo.

Testo vigente dal 3 maggio 2025

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Che cosa è cambiato dal 3 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 2004 al 3 maggio 2025. 4 parole tolte, 75 parole aggiunte.

… decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, tolto: sentita la Rappresentanza militare aggiunto: sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-11-05;302~art5 · fonte del testo