Art. 85 — Riserve di posti e preferenze
Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamneto dei requisiti richiesti per i singoli concorsi. Si applica altresi' la normativa dettata dallo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dalle relative norme di attuazione per l'accesso ai ruoli locali del personale civile delle Amministrazioni dello Stato istituiti nella provincia di Bolzano. Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente decreto che disciplinano i singoli concorsi. I posti riservati che non vengono ricoperti per mancanza di vincitori o idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei. A parita' di merito si applicano le preferenze indicate nell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' nelle altre disposizioni di legge in materia.
Testo vigente dal 20 novembre 1992
