Art. 6 — Visite mediche
I candidati sono tenuti a sottoporsi nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, consistente in esami clinici ed a prove strumentali e di laboratorio, intesi ad accertare se siano dotati di valida costituzione e funzionalita' organica e siano esenti da infermita' o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio. Gli accertamenti medici sono effettuati da una commissione composta da appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. La composizione della commissione medica, il numero dei componenti e la sede, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Testo vigente dal 31 agosto 1989
