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Che cosa è cambiato dal 2 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2003 al 2 luglio 2015. 704 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Al Capo di Gabinetto e al capo dell'Ufficio legislativo spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

tolto: a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;

tolto: b) per il capo dell'ufficio legislativo, per il responsabile della Segreteria tecnica e per il responsabile del servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in aggiunta al trattamento economico in godimento, e' corrisposto un emolumento accessorio fino alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai Capi dei Dipartimenti dei Ministero ed ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero. Al Capo della Segreteria particolare ed al Segretario particolare del Ministro, ai Capi delle Segreterie dei sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e' corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Ai capi degli uffici di cui al presente comma, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in aggiunta al trattamento economico in godimento e' corrisposto un emolumento accessorio fino alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', sentite le organizzazioni sindacali e in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad oraridisagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione. Tale trattamento, consistente in un emolumento da corrispondere mensilmente, e' sostitutivo degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per l'incentivazione alla produttivita' e per la qualita' della prestazione individuale. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.aggiunto: PROVVEIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GENNAIO 2015, N. 77

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-17;297~art7 · fonte del testo