Art. 9 — Definizione
La denominazione "grappa" e' riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillate in impianti ubicati nel territorio nazionale, e rispondente alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
Testo vigente dal 12 settembre 1997
