Art. 5 — Consiglio didattico

Il consiglio didattico e' presieduto dal direttore ed e' composto dai vice direttori e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso. Il consiglio didattico:

  • a)esprime pareri e formula proposte sulle questoni di carattere generale sottoposte dal direttore o dai vice direttori, in particolare sui programmi, piani di studio e modalita' di svolgimento dei corsi, con riferimento anche alle sedi e all'organizzazione didattica;
  • b)formula proposte in ordine al numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna area e sulla designazione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli articoli 10 e 14 del presente regolamento;
  • c)determina le modalita' per il conferimento delle borse di studio;
  • d)delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque ogni sei mesi, nonche', in casi di motivata necessita' o urgenza, su richiesta del direttore, di un vice direttore o di almeno un quinto dei componenti.

Testo vigente dal 20 novembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;399~art5 · fonte del testo