Art. 1 — Scuola di restauro
La scuola di restauro, prevista dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Istituto centrale per il restauro. (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). (Non ammesso al "Visto" della Corte dei conti). La direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 57, e' riservata alla scuola.
Testo vigente dal 20 novembre 1997
