Art. 10 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 5.870.000,00 per l'anno 2004, in euro 16.240.000,00 per l'anno 2005 ed in euro 16.510.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto ad euro 2.870.000,00 per l'anno 2004 ed euro 5.440.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 800.000,00 per l'anno 2005 ed euro 1.070.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto ad euro 3.000.000,00 per l'anno 2004 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quanto ad euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, quanto ad euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 13-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 24 gennaio 2006
