Art. 27 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 663.500 per l'anno 2006, in euro 7.222.000 per l'anno 2007 e in euro 7.853.500 a decorrere dall'anno 2008, si provvede: per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per l'anno 2007, quanto a euro 980.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 2.259.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quanto a euro 3.983.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a decorrere dall'anno 2008, quanto a euro 980.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 6.242.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e quanto a euro 631.500 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 10 giugno 2008
