Art. 25 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.690.000,00 per l'anno 2004, in euro 15.700.000,00 per l'anno 2005 ed in euro 15.871.000,00 a decorrere dall'anno 2006, si provvede: quanto ad euro 1.690.000,00 per l'anno 2004 ed a euro 3.230.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto ad euro 470.000,00 per l'anno 2005 ed a euro 641.000,00 a decorrere dall'anno 2006, mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto ad euro 12.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 20 marzo 2006
