L'autorizzazione e' rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3 per coadiuvanti uguali ad altri gia' autorizzati, purche' nel frattempo non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere uno dei seguenti requisiti:

  • a)il titolare dell'istanza coincida con il titolare dell'autorizzazione di riferimento;
  • b)il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento. ((La Direzione generale)) rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'istanza. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso in caso di incompletezza della documentazione presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del richiedente della documentazione stessa.

Testo vigente dal 26 maggio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 2001 al 26 maggio 2012. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

b) il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento. tolto: Il Dipartimento aggiunto: La Direzione generale rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1, entro sessanta giorni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290~art16 · fonte del testo