Art. 16 — Autorizzazione di coadiuvanti uguali
L'autorizzazione e' rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3 per coadiuvanti uguali ad altri gia' autorizzati, purche' nel frattempo non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere uno dei seguenti requisiti:
- a)il titolare dell'istanza coincida con il titolare dell'autorizzazione di riferimento;
- b)il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento. ((La Direzione generale)) rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'istanza. Il termine di cui al comma 3 e' sospeso in caso di incompletezza della documentazione presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del richiedente della documentazione stessa.
Testo vigente dal 26 maggio 2012
