Art. 16 — Commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso per maestro direttore

La commissione giudicatrice delle prove d'esame del concorso concernente il reclutamento del maggiore maestro direttore e' nominata con determinazione del Comandante Generale ed e' composta da:

  • a)il Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, presidente;
  • b)due insegnanti di composizione nei conservatori di Stato, membri;
  • c)un maestro diplomato in composizione o strumentazione per banda, membro;
  • d)un ufficiale maestro direttore di banda militare - membro;
  • e)un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. La stessa commissione provvede, altresi', alla valutazione dei titoli a norma dell'articolo 23.4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 marzo 2000, n. 78

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La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.

Testo vigente dal 5 aprile 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 aprile 2000

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1991 al 5 aprile 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 marzo 2000, n. 78

    La L. 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera h)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti all'art. 6, comma 4 e' abrogato l'intero capo III del D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-02-27;79~art16 · fonte del testo