Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1992 al 25 aprile 2001. 298 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: I centri informativi provvedono allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative in funzione delle attribuzioni proprie delle strutture nell'ambito delle quali operano, secondo le direttive ricevute, rispettivamente, dalle competenti direzioni centrali, dagli uffici del segretario generale, dal Servizio centrale degli ispettori tributari e dalla Scuola centrale tributaria. In particolare i centri informativi:

tolto: a) provvedono alla conduzione tecnica del sistema informativo del Ministero delle finanze nel settore di competenza, nonche' alla formazione ed all'aggiornamento dei necessari archivi, previa raccolta ed elaborazione dei dati utili;

tolto: b) individuano le modalita' di automazione dei servizi e delle pro- cedure amministrative;

tolto: c) approvano le specifiche funzionali relative alle procedure tecniche di automazione;

tolto: d) effettuano il collaudo dei programmi elaborativi di automazione;

tolto: e) emanano le disposizioni di servizio occorrenti all'adozione delle procedure informatizzate;

tolto: f) approvano la modulistica destinata all'utilizzo delle procedure automatizzate, curandone la stampa e la distribuzione agli uffici;

tolto: g) verificano il corretto utilizzo dei programmi elaborativi da parte degli uffici utenti;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: h) collaborano all'addestramento ed all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo;

tolto: i) verificano che l'attivita' delle societa' affidatarie di cui all'articolo 51, comma 1, venga svolta secondo i criteri ed in conformita' con gli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria;

tolto: l) forniscono assistenza, anche in via decentrata tramite le direzioni regionali e compartimentali, agli uffici periferici in fase di attivazione di procedure automatizzate e di nuove apparecchiature;

tolto: m) curano le elaborazioni statistiche del settore. I decreti ministeriali di cui all'articolo 33, comma 2, debbono prevedere che, all'interno delle direzioni centrali indicate dall'articolo 49, comma 2, operino specifiche strutture di gestione del sistema informativo locale per l'elaborazione dei dati occorrenti al funzionamento degli uffici; analoga struttura opera, per le attivita' del segretario generale e degli uffici da lui direttamente dipendenti, presso l'ufficio centrale di cui all'articolo 11.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287~art50 · fonte del testo