Art. 49 — Centri informativi
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1997 al 25 aprile 2001. 254 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: In ciascun dipartimento, nella direzione generale degli affari generali e del personale e nell'ufficio del segretario generale e' istituito un centro informativo. I centri informativi operano:
tolto: a) presso la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del dipartimento delle entrate;
tolto: b) presso la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del dipartimento del territorio;
tolto: c) presso la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici della direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
tolto: d) presso la direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione della Direzione generale degli affari generali e del personale.
tolto: e) presso l'ufficio per la programmazione ed il coordinamento delle attivita' di informatica dell'ufficio del segretario generale. Il centro informativo presso la direzione generale degli affari generali e del personale ha competenza per l'informatizzazione della gestione di tutto il personale dell'Amministrazione finanziaria. Il centro informativo presso l'ufficio del segretario generale ha competenza per l'informatizzazione degli uffici di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, lettera a), nonche' per le attivita' di collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con utenti esterni. Presso la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e' istituito un centro informativo per la gestione dei relativi servizi, che fa parte integrante del sistema informativo del Ministero delle finanze. Ciascun centro informativo, cui e' preposto un dirigente superiore, puo' essere articolato in un numero di divisioni corrispondente a quello delle direzioni centrali o degli uffici od organismi di competenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287~art49 · fonte del testo
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