Art. 45 — Comitati tributari regionali
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1992 al 25 aprile 2001. 891 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Nelle sedi delle direzioni regionali delle entrate sono istituiti i comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della citata legge n. 358 del 1991. Sono altresi' istituiti, con le medesime funzioni previste per i comitati tributari regionali, il comitato tributario regionale per la Valle d'Aosta, con sede ad Aosta, ed i comitati tributari provinciali per le province di Trento e Bolzano, con sede, rispettivamente, a Trento e Bolzano. A questi ultimi s'intende comunque riferita l'espressione "comitati tributari regionali" indicata nel presente regolamento. I comitati tributari regionali sono composti, oltre che dai membri di diritto e salvo quanto previsto al comma 3, da trenta membri. Quindici di tali membri sono nominati tra gli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, secondo la seguente ripartizione: un ispettore tributario di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, designato dal Servizio di appartenenza; quattordici dirigenti degli uffici finanziari della regione, di cui almeno otto degli uffici delle entrate, nominati dal Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione. Gli altri quindici membri sono nominati su designazione delle amministrazioni ed enti locali e degli organismi sindacali, secondo il seguente criterio: due membri sono designati dalla regione; due membri dalle province; due membri dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato; quattro membri dalle confederazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; cinque membri dai comuni della regione. Ciascun ente provvede ad effettuare le designazioni in numero doppio rispetto a quello dei membri di competenza. Le designazioni delle province e dei comuni sono effettuate dalle sezioni regionali delle rispettive associazioni nazionali in numero complessivamente pari al doppio di quello dei membri la cui designazione e' ad essi riservata. Ognuna delle organizzazioni sindacali presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro effettua due designazioni per ciascuna regione. Le designazioni sono comunicate alla direzione regionale delle entrate entro tre mesi dal ricevimento della richiesta da essa formulata e sono sottoposte al Ministro delle finanze, che nomina, con proprio decreto, i membri del comitato. Decorso il termine suindicato senza che siano pervenute le designazioni, provvede ad esse il Commissario del Governo. Qualora nella regione non sussista un numero di dirigenti di uffici periferici sufficiente per effettuare tutte le designazioni, il numero dei componenti del comitato tributario regionale e' ridotto in misura tale da assicurare la parita' numerica tra i membri designati dall'Amministrazione finanziaria e i membri a questa estranei, garantendo comunque la partecipazione di almeno un membro per ciascuna categoria rappresentata nel comitato. I componenti dei comitati tributari regionali debbono possedere i seguenti requisiti:
tolto: a) essere cittadini italiani;
tolto: b) godere dei diritti civili e politici;
tolto: c) non avere superato, al momento della nomina, il settantesimo anno di eta';
tolto: d) possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo;
tolto: e) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o condanna per reati tributari, salvi gli effetti della riabilitazione;
tolto: f) avere la residenza o, per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, la sede di servizio in un comune della regione. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 4 non e' richiesto per i componenti scelti tra gli ispettori tributari. Il venir meno di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), e) ed f) del comma 4, nonche' la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del comitato tributario regionale senza giustificato motivo, comporta la decadenza da componente del comitato medesimo. Il comitato tributario regionale e' presieduto dal direttore regionale delle entrate e, in caso di assenza o impedimento, da chi ne svolge le funzioni. Il comitato tributario regionale e' convocato dal presidente di regola ogni tre mesi, ovvero in via d'urgenza su proposta motivata di un terzo dei suoi componenti. La convocazione e' effettuata, almeno dieci giorni prima della seduta, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti del comitato. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'ufficio di segreteria del comitato. Il comitato delibera, presenti almeno la meta' dei suoi componenti, con il voto palese ed a maggioranza dei voti espressi, senza computare le astensioni. In caso di parita' dei voti espressi prevale il voto del presidente. I membri del comitato hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare alle sedute nelle quali siano in trattazione affari nei quali loro stessi o loro parenti ed affini abbiano interesse. Nell'ambito del comitato tributario regionale possono essere istituiti gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attivita' istruttorie. Uno di tali gruppi deve comunque essere istituito ed e' formato da due componenti nominati tra gli appartenenti all'Amministrazione finanziaria e da tre componenti nominati sulla base delle designazioni previste dal comma 2. Tale gruppo, sulla base anche delle relazioni periodiche previste dal comma 7 dell'articolo 41 e dal comma 10 dell'articolo 42, analizza la qualita' dei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, sottoponendo al comitato la formulazione di proposte al direttore generale del dipartimento competente per le iniziative da adottare al fine di migliorare tali rapporti, di tutelare i diritti del cittadino contribuente e di semplificare le procedure di lavoro degli uffici. Presso il comitato tributario regionale e' istituito un ufficio di segreteria, cui e' preposto un funzionario della direzione regionale delle entrate. Detto ufficio provvede alle convocazioni del comitato e svolge ogni altra attivita' concernente il funzionamento del comitato stesso. La direzione regionale delle entrate fornisce il personale, le strutture ed i mezzi necessari al funzionamento del comitato tributario regionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287~art45 · fonte del testo
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