Art. 44 — Servizio ispettivo
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1992 al 25 aprile 2002. 550 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I servizi ispettivi dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette e del territorio svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita', funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza dei servizi del dipartimento di rispettiva competenza. Il servizio ispettivo del dipartimento delle entrate svolge anche funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge in materia tributaria da parte degli enti locali, nonche', in via straordinaria e anche su richiesta del direttore centrale per la riscossione, funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui concessionari della riscossione e, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sul corretto funzionamento delle segreterie delle commissioni tributarie. I servizi ispettivi centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali ed esplicano, anche su richiesta della direzione generale degli affari generali e del personale e delle direzioni centrali del rispettivo dipartimento, attivita' di vigilanza sui servizi delle direzioni regionali o compartimentali, nonche', quando lo richiedano eccezionali circostanze, sugli altri uffici periferici del dipartimento. Essi sono, altresi', tenuti a svolgere le attivita' di controllo e di indagine richieste, tramite il direttore generale del dipartimento, dal segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a questi attribuite dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991. In tal caso, essi riferiscono l'esito delle attivita' svolte direttamente al segretario generale. I servizi ispettivi istituiti presso le direzioni regionali e compartimentali operano alle dirette dipendenze del direttore regionale o compartimentale e svolgono nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita':
tolto: a) le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza degli uffici periferici, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sulla base dei programmi assegnati;
tolto: b) le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' quelle di controllo contabile amministrativo della riscossione di tributi eseguita per conto dello Stato;
tolto: c) le attivita' ad essi richieste, tramite il competente direttore regionale o compartimentale, dal segretario generale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza al medesimo attribuite dall'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, riferendo direttamente a quest'ultimo l'esito delle attivita' svolte. I servizi ispettivi di cui al comma 3 svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita', i controlli ispettivi previsti dal comma 13 dell'articolo 7 della citata legge n. 358 del 1991. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva, anche ai fini della loro armonizzazione. Il decreto deve prevedere che, in caso di indagini ispettive relative al comportamento degli impiegati, ne deve essere data tempestiva comunicazione agli interessati. Deve essere altresi' prevista la possibilita' di estendere l'attivita' ispettiva anche al di fuori della circoscrizione regionale o compartimentale di competenza, qualora cio' si renda necessario per l'espletamento dell'incarico. In tal caso, il direttore regionale o compartimentale ne informa il direttore generale ed il direttore regionale o compartimentale territorialmente competente, richiedendo a quest'ultimo, ove occorra, l'adozione di misure per assicurare la collaborazione coordinata del corrispondente servizio ispettivo regionale o compartimentale. I servizi ispettivi centrali e regionali svolgono tutte le altre attivita' che specifiche disposizioni attribuiscono all'Amministrazione finanziaria per la vigilanza ed il controllo di adempimenti svolti da organi, enti o soggetti comunque incaricati di particolari funzioni aventi rilevanza in materia tributaria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287~art44 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.