Art. 38 — Direzioni compartimentali del territorio
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107.
Abrogato dal 25 aprile 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1992 al 25 aprile 2001. 238 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le direzioni compartimentali del territorio hanno sede nei seguenti capoluoghi di regione e sono competenti a svolgere le rispettive attivita' nelle regioni per ciascuna di esse indicate: Torino, per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; Milano, per la regione Lombardia; Venezia, per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; Bologna, per le regioni Emilia- Romagna e Marche; Firenze, per le regioni Toscana ed Umbria; Roma, per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise; Napoli, per le regioni Campania e Calabria; Bari, per le regioni Puglia e Basilicata; Palermo, per la regione Sicilia; Cagliari, per la regione Sardegna. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono essere variati il numero e la circoscrizione delle direzioni compartimentali, il cui numero non puo' comunque essere superiore a dodici. Alla direzione compartimentale del territorio e' preposto un dirigente superiore. I direttori compartimentali designano, nell'ambito dei dirigenti superiori o, in mancanza, dei primi dirigenti in servizio presso le rispettive direzioni compartimentali, i funzionari che li sostituiscono in caso di impedimento. Le direzioni compartimentali sono suddivise in reparti, tecnici e amministrativi, di regola corrispondenti, per numero e competenza, alle direzioni centrali del dipartimento del territorio. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti il numero e le attribuzioni dei reparti di ciascuna delle direzioni compartimentali del territorio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287~art38 · fonte del testo
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