1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

  • a)i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  • b)i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  • c)i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  • d)i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
  • e)i resti mortali delle persone sopra elencate.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art50 · fonte del testo