1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
- a)i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b)i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c)i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d)i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- e)i resti mortali delle persone sopra elencate.
Testo vigente dal 12 ottobre 1990
