1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. 2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficolta' di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni. 3. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art49 · fonte del testo