Art. 101
1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unita' sanitaria locale. Il richiedente fara' eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
Testo vigente dal 12 ottobre 1990
