Art. 2
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 531, e' sostituito come segue: "Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni o gruppi di regioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei consigli dei relativi ordini sono determinati come segue:
- 1)Piemonte; sede del consiglio: Torino;
- 2)Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
- 3)Lombardia; sede del consiglio: Milano;
- 4)Veneto; sede del consiglio: Venezia;
- 5)Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
- 6)Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
- 7)Liguria; sede del consiglio: Genova;
- 8)Emilia Romagna; sede del consiglio: Bologna;
- 9)Marche; sede del consiglio: Ancona;
- 10)Toscana; sede del consiglio: Firenze;
- 11)Umbria; sede del consiglio: Perugia;
- 12)Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
- 13)Lazio, Molise; sede del consiglio: Roma;
- 14)Campania; sede del consiglio: Napoli;
- 15)Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
- 16)Puglia; sede del consiglio: Bari;
- 17)Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
- 18)Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
- 19)Sardegna; sede del consiglio: Cagliari". ((Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1997 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 17))
Testo vigente dal 12 febbraio 1998
