L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue:

  • 1)Piemonte; sede del consiglio: Torino;
  • 2)Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
  • 3)Lombardia; sede del consiglio: Milano;
  • 4)Veneto; sede del consiglio: Venezia;
  • 5)Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
  • 6)Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
  • 7)Liguria; sede del consiglio: Genova;
  • 8)Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
  • 9)Marche; sede del consiglio: Ancona;
  • 10)Toscana; sede del consiglio: Firenze;
  • 11)Umbria; sede del consiglio: Perugia;
  • 12)Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
  • 13)Lazio; sede del consiglio: Roma;
  • 14)Campania; sede del consiglio: Napoli;
  • 15)Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
  • 16)Puglia; sede del consiglio: Bari;
  • 17)Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
  • 18)Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
  • 19)Sardegna; sede del consiglio: Cagliari;
  • 20)Molise; sede del consiglio: Campobasso.».

Testo vigente dal 1 aprile 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-24;85~art1 · fonte del testo