Art. 23 — Commissione esaminatrice
Per le ipotesi indicate all'articolo 22, comma 2, l'accertamento della corrispondenza delle attivita' svolte con i compiti propri della banda, la valutazione della prova pratica con attribuzione del relativo punteggio e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione esaminatrice composta da:
- a)un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente;
- b)un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, ovvero un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con il grado di tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, posizione economica C3, in servizio presso lo stesso Dipartimento;
- c)tre esperti musicali estranei all'Amministrazione penitenziaria, di cui uno esperto dello strumento per il quale si effettua la prova. Svolge le funzioni di segretario un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La commissione esaminatrice prevista dal comma 1 e' nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Testo vigente dal 7 novembre 2006
